Talvolta capita che il consumatore, pur subendo l’inadempimento del professionista, si veda sollecitare il pagamento da parte dell’ente di credito con cui è stato attivato un contratto di leasing o di finanziamento.

            Al riguardo è opportuno sapere che il Testo Unico Bancario (TUB) prevede una  norma a tutela dei consumatori.

            L’art. 125 quinquies TUB, infatti, dispone come segue: “1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice civile.

2. La risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l’obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l’importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.

3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o dei servizi, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2.

  • I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.”

            Alla luce di tale normativa quindi, a fronte dell’inadempimento del professionista, per ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento bisogna costituire in mora il debitore professionista e, qualora perseverasse l’inadempimento, chiedere la risoluzione del contratto di credito.

            È opportuno sottolineare che  per ottenere la risoluzione del contratto solitamente è necessario adire le vie legali ed ottenere un titolo giudiziario.