L’intera disciplina della vendita di beni di consumo e della tutela del consumatore è oggi regolata dal D. Lgs. 206/2005.

            In base alla normativa appena citata il bene di consumo per essere conforme al contratto deve rispettare l’art. 129 D. Lgs. 206/2005, il quale prevede che “1. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

            2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;

d) sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. (….)”.

            Dalla lettura di tale norma si evince chiaramente che il soggetto a cui il consumatore deve rivolgere le proprie doglianze è senza ombra di dubbio il venditore (e non il produttore). 

            Ulteriore circostanza emergente è che il il prodotto è conforme solo se è idoneo all’uso cui serve quel tipo di beni e caratterizzato da qualità e prestazioni che è lecito aspettarsi da un bene di tale natura.

            Inoltre, per effetto della disciplina in parola, non è necessario individuare esattamente la figura sotto la quale catalogare la difformità, dovendo solo il compratore dimostrare la difformità del bene rispetto al contratto.

            Il successivo art. 130 del D. Lgs. 206/2005al comma 2, dispone che “in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (…) ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (…)”.

            E’ stato escluso che il venditore possa addurre impossibilità di carattere soggettivo in ordine alla richiesta di riparazione o sostituzione.

            Inoltre, il comma 5 dell’art. 130 Cod. Cons. prevede espressamente che “le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.”

            Inoltre, in base al comma 7 dell’art. 130 Cod. Cons. “il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

            La normativa in esame prevede che rimedi primari esigibili siano, pertanto, la riparazione del mezzo ovvero la sostituzione dello stesso.

            Tali rimedi devono essere esperiti entro un termine congruo e senza che il consumatore subisca notevoli inconvenienti.

            Se tali rimedi non sono esperibili, ovvero se passa ingente tempo senza che il venditore ponga rimedio alla situazione, il consumatore ha diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.